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ATTO COSTITUTIVO

GRUPPO DI FATTO - VOLONTARIATO GENERICO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI RAVENNA

 

Art. 1
Costituzione

 

  1. L’anno 2015, il giorno 31 del mese di ottobre, nella sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione di Ravenna, ubicata in  Ravenna, via Gradenigo n. 12, i sottoscritti:

    …si omettono le complete generalità dei volontari …

    Tutti iscritti all’ANC, si sono riuniti in Assemblea con la volontà di costituire una organizzazione denominata “ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI -  SEZIONE DI RAVENNA - VOLONTARIATO”, i cui scopi e la cui disciplina sono indicati nello Statuto dell’ANC allegato, che costituisce parte integrante del presente atto.
  2. La sede è ubicata in Ravenna, via Gradenigo 12, i contenuti e la struttura sono democratici, la durata è illimitata e non persegue fini di lucro.

 

Art. 2
Principi

 

  1. Il Gruppo, apolitico e democratico:
    • si   ispira    ai   principi    contenuti    nella    Legge   266/1991  “Legge   quadro   sul    volontariato”   ed   in ossequio a quanto  previsto dall’art. 2 dello Statuto ANC;
    • regolato dallo Statuto Organico dell’Associazione Nazionale Carabinieri – approvato  con  Decreto  Presidenziale  25  luglio 1956 n. 1286 con le  modifiche deliberate dal Consiglio  Nazionale in data 27 aprile 2006 e 2 ottobre 2007 –  f. n. 8/4303   in  data  30 gennaio 2007 del Ministero della Difesa  –  Ufficio Legislativo   e dal Regolamento per   l’esecuzione dello Statuto.
  2. Non   ha    personalità    giuridica    poiché    trattasi    di    libera   manifestazione  di  partecipazione, solidarietà e pluralismo da parte      di alcuni  soci  della Sezione  per  il conseguimento  di  finalità di  carattere sociale, civile e culturale:
    • nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti nazionali, regionali e locali;
    • in  ossequio  al  principio  dell’associazionismo  per  fini  che  non  sono  vietati ai singoli dalla Legge (art. 18 della Costituzione).
      Il riconoscimento giuridico potrà  essere  conseguito  “de facto” dalla     Sezione stessa  in  quanto    espressione   periferica   dell’Associazione      Nazionale   Carabinieri   già   riconosciuta giuridicamente ai sensi dell’ Art. 2 del DPR 10  febbraio 2000, n. 361 con    Prot. N.  33476/1471/2007 Area V URPG in data 22 maggio 2007 della Prefettura di Roma -Ufficio Territoriale del Governo – ed iscritta     nel  registro delle associazioni   di volontariato e protezione civile del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale
  3. Non ha autonomia amministrativa in quanto  tutte le entrate   e    le     uscite    dovranno  risultare nel bilancio della Sezione.
  4. Si fonda sull’impegno disinteressato e gratuito, nello svolgimento  delle attività e nella  prestazione dei servizi in modo palese e  leale,     nel  pieno  rispetto  della  dimensione umana, culturale, spirituale e  religiosa della persona.
  5. è disponibile a forme di collaborazione con l’iniziativa pubblica e  con le forze sociali, a  offrire   un   servizio  di    pubblico   interesse,    conservando  la   propria     formula organizzativa nazionale.

 

Art. 3
Finalità

 

L’Organizzazione opera nei seguenti ambiti:

  1. la   promozione    e    la  tutela   dei   diritti    della    persona,    mediante     l’assistenza  prioritariamente nei confronti di portatori  di handicap, anziani, emarginati, minori;
  2. la protezione e la valorizzazione dell’ambiente, della cultura e  del  patrimonio storico artistico,  nonché  la  promozione  e  lo sviluppo delle attività connesse;
  3. il servizio  di  informazione  e  accompagnamento   dei   cittadini  nei     rapporti con la Pubblica Amministrazione;
  4. il  supporto  alle  Polizie Locali  e  Forze  di  Polizia  ed  altri  Enti  e  Amministrazioni statali per mansioni ausiliarie  di  regolazione  del  traffico e soccorso;
  5. la segnalazione  agli  Organi  di Polizia    di   eventi   che   possono  arrecare danno alla sicurezza urbana “osservazione e segnalazione” nonché al disagio sociale;

E’ esclusa l’attività di protezione civile

 

Art. 4
Impegni

 

Per la realizzazione delle proprie finalità, l’Organizzazione si impegna a:

  • ricercare  forme  di   finanziamento   intese   a   conseguire  le  finalità  dei   piani di  sviluppo  provinciali e regionali, in  conformità alla normativa vigente, attraverso la stipula di    convenzioni con enti pubblici di livello locale;
  • sensibilizzare l’opinione pubblica anche attraverso  una documentata informazione, sul problema della solidarietà e sui valori del volontariato;
  • promuovere   forme  di  informazione,  favorendo  così  la  spontanea aggregazione e  la crescita del ruolo educativo del volontariato.

 

Art. 5
Aderenti

 

Sono aderenti all’Organizzazione, in regola con l’iscrizione:

  • i soci della Sezione;
  • coloro  che, iscritti  all’ANC,  ne  fanno  richiesta,  la  cui domanda    di    ammissione    e    accolta   dal   Comitato  Esecutivo   della  Sezione.

Nella domanda  di  ammissione  l’aspirante   aderente   dichiara   di   accettare, senza  riserve, quanto previsto dallo Statuto ANC.

Gli aderenti cessano di appartenere all’Organizzazione per:

  • dimissioni volontarie;
  • mancato versamento della quota  associativa  per  almeno un anno;
  • decesso;
  • perdita della qualità di socio della Sezione;
  • indegnità deliberata dal Comitato Esecutivo sezionale;
  • mancato  rispetto  delle  norme  statutarie,  regolamenti e  delle deliberazioni      adottate dai competenti organi sociali in conformità delle norme statutarie.

In  questi  ultimi  due  casi  è ammesso ricorso al Collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.
Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività medesima.

TUTTE LE PRESTAZIONI FORNITE DAGLI ADERENTI SONO A TITOLO GRATUITO

 

 Art. 6
Diritti e obblighi degli aderenti

 

Gli aderenti hanno:

  • diritto di:
    • partecipare alle assemblee;
    • votare direttamente o  per Delega;
    • svolgere  la   prestazione   volontaria   preventivamente concordata;
    • recedere dall’appartenenza all’Organizzazione;
  • l’obbligo di:
    • rispettare le norme  dello  Statuto  ANC  e  le delibere   legalmente adottate    dall’Assemblea    dei    soci  e  del   Consiglio della Sezione;
    • pagare   la   quota   sociale   e   gli    eventuali   contributi nell’ammontare fissato  dal Consiglio di Sezione;        
    • svolgere   la   prestazione    preventivamente    concordata,  attenendosi in fase    di  impiego alle  disposizioni  impartite   dai responsabili;
    • partecipare alle eventuali attività    formative      propedeutiche   per  l’impiego   nell’Organizzazione.

 

Art.7
Organi

 

Sono organi dell’Organizzazione quelli previsti dallo Statuto ANC per le Sezioni.

 

Art. 8
Assemblea

 

Costituzione, Presidente, convocazioni, deleghe, deliberazioni e compiti sono quelli previsti dallo Statuto e dal Regolamento per l’esecuzione dello Statuto ANC riguardanti le Sezioni.

 

Art. 9
Presidente

 

Il Presidente dell’Organizzazione si identifica nel Presidente della Sezione.

  • Esso cessa dalla carica al termine del suo mandato  quale Presidente della Sezione;i
  • l  Presidente  rappresenta  legalmente   l’Organizzazione nei confronti di terzi e in   Giudizio, convoca  le  riunioni dell’Assemblea e del  Comitato e    ne    garantisce l’esecuzione delle deliberazioni;
  • in caso di necessità e  urgenza, assume  i  provvedimenti   di   competenza   della   Assemblea,   sottoponendoli  a  ratifica  nella prima riunione successiva;
  • in caso di assenza,  di  impedimento  o  di  cessazione,  le    relative funzioni  sono      svolte  dal  Vice  Presidente  della Sezione o dal delegato in materia di volontariato.

 

Art. 10
Segretario

 

Il Segretario si identifica nel Segretario della Sezione ed esplica i compiti indicati nell’art. 25 dello Statuto ANC.

 

Art. 11
Revisori dei conti

 

Quelli indicati per la Sezione previsti dall’art. 27 del Regolamento per l’esecuzione dello Statuto ANC.

 

Art. 12
Gratuità e durata delle cariche

 

  1. Tutte le cariche  sociali sono gratuite. Esse durano cinque    anni e  possono  essere   confermate  secondo  le  previste procedure;
  2. La cessazione  della  carica  ha  luogo  per  ultimato  periodo,  per dimissioni o per rimozione.

 

Art. 13
Bilanci

 

Le modalità per la compilazione dei bilanci preventivo e consuntivo sono indicati all’art. 34 dello Statuto ANC.

 

Art. 14
Quota sociale

 

La quota associativa a carico degli aderenti è stabilità annualmente dal Consiglio Nazionale ANC come indicato all’art. 38 dello Statuto. Essa non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

 

Art. 15
Risorse economiche

 

  1. Le  risorse  economiche  per   il   funzionamento    e    lo     sviluppo  della propria attività dell’o. v. derivano da:
    • quelle indicate all’art. 37 dello Statuto Organico ANC;
    • rimborsi derivanti da convenzioni;
  2. I fondi   sono   depositati  presso   l’istituto  di  credito     stabilito dal Consiglio sezionale;
  3. Per   quanto   concerne  le  entrate  straordinarie  si   rimanda   a   quanto   previsto        dall’art. 41   del   Regolamento   per l’esecuzione dello Statuto ANC;

 

Art.  16
Convenzioni

 

Le convenzioni debbono:

  • essere sottoscritte dal responsabile   dell’Ente   locale   richiedente il Servizio e  dal   Presidente della Sezione;
  • indicare inizio e termine, modalità di svolgimento del  servizio, uniforme, tesserino di riconoscimento, copertura assicurativa, eventuale rimborso spese.

L’eventuale rimborso spese previsto in convenzione, introitato per intero dalla Sezione, deve essere commisurato alla copertura pro-quota degli oneri affrontati per l’organizzazione e/o per la copertura assicurativa. L’eventuale rimborso corrisposto ai volontari deve essere giustificato da idoneo documento attestante le spese realmente sostenute. Sono tassativamente vietati i rimborsi forfettari o ad orario. I criteri per il rimborso spese devono, comunque, essere predeterminati e fissati con apposita delibera. La convenzione ha la durata temporanea e limitata nel tempo. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede della Sezione.

La Sezione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni stipulate

 

Art. 17
Rapporti con l’ANC

 

La Presidenza Nazionale e l’Ispettore regionale dell’ANC competente per territorio possono, direttamente e tramite il coordinatore Provinciale delegato in materia di volontariato a livello di Sezione:

  • verificare   libri   contabili  e   quant’altro   costituisca    documentazione   ufficiale riguardante l’o. v.;
  • richiedere  l’intervento  e  la  relazione  del  Collegio  dei    revisori dei conti;
  • chiedere  la  convocazione d’urgenza  del Consiglio  di Sezione;
  • partecipare senza diritto al voto,   ma  con  facoltà  di  parola,  all’Assemblea   di Sezione ordinaria e straordinaria  a  alle    riunioni del Consiglio di Sezione;
  • accedere, previ accordi, ai locali della Sezione;
  • controllare la rispondenza ai principi  dell’ANC dell’attività     svolta     attraverso,  in particolare, li convenzioni sottoscritte e gli aspetti operativi ed organizzativi.

 

Art. 18
Scioglimento

 

Lo scioglimento dell’Organizzazione è determinato dal Consiglio di Sezione quando sono venuti meno lo scopo per cui è stata istituita o la collettività delle persone.
Nel caso di scioglimento della sezione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5, punto 4, della Legge 11/12/1991 n. 266, gli eventuali beni acquisiti dall’Organizzazione saranno devoluti ad altra Sezione ANC che abbia scopi analoghi.


Art. 19

Circoscrizione territoriale nell’attività delle o. v.


In Analogia alla Sezione nell’ambito quale è stata costituita, la o. v. esplica attività di volontariato in una circoscrizione territoriale definita.
Interventi esterni alla circoscrizione stessa debbono:

  1. se programmati, esserlo   di   concerto   con   le   Sezioni competenti per territorio;
  2. per emergenze o necessità non fronteggiabili   con  personale   del   luogo,   essere portate   a    conoscenza      preventivamente      agli     organi     ANC  competenti (coordinatore provinciale e Delegato Regionale).


Art. 20

Responsabilità dell’organizzazione

La Sezione, nel cui ambito è costituita l’Organizzazione di volontariato risponderà, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 21
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente atto costitutivo, si fa riferimento alle disposizioni della Legge n. 266/1991 ed allo Statuto e Regolamento ANC.
Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell’ordine:

 

 …si omettono le complete generalità dei volontari …

 

Versione integrale: PDF attachment small Atto Costitutivo depositato